Pollai con più di 50 galline: regole e obblighi

Pollai con più di 50 galline: regole e obblighi

Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di condividere alcune riflessioni sulle caratteristiche dei pollai con un numero di galline non superiore a 50 unità e, in tale ambito, abbiamo anche avuto la possibilità di apprezzarne le agevolazioni che sono state previste dalla normativa in vigore.

Ma quali sono le regole e gli obblighi per chi ha intenzione di avviare e gestire un pollaio con più di 50 galline? E che cosa cambia se gli allevamenti superano le 250 galline?

Pollai con più di 50 e fino a 250 galline

Iniziamo subito con il ricordare che gli allevamenti di dimensione oltre 50 e fino a 250 galline sono esonerati dagli obblighi sulle norme della commercializzazione di cui al D.M. 11/12/2009 art. 2, se le uova sono vendute direttamente al consumatore finale all’interno di mercati locali e della regione di produzione (max raggio di 10 km dall’azienda di produzione) o a domicilio.

In ogni caso, le uova così prodotte e vendute devono essere sempre marchiate con il codice del produttore, e il produttore stesso è obbligato a presentare domanda di registrazione al Servizio Veterinario territorialmente competente. Il marchio dovrà indicare la tipologia di allevamento e l’attribuzione della numerazione tra:

  • 0: biologico
  • 1: all’aperto
  • 2: a terra
  • 3: in gabbia

e precedere il codice di allevamento.

Ricordiamo anche che la timbratura delle uova nei pollai con più di 50 galline può essere effettuata presso un laboratorio aziendale o un centro di primo imballaggio, e che le uova non devono essere classificate in base alla categoria o al peso.

Ulteriormente, l’azienda deve disporre di un piano di autocontrollo nel quale andranno registrate informazioni relative al metodo di allenamento, alla produzione giornaliera delle uova, all’identificativo dei clienti e al numero di capi eliminati.

Pollai con più di 250 galline

Le cose sono un po' diverse per gli allevamenti di dimensione maggiore di 250 galline. In questo caso i pollai devono dotarsi di un centro di imballaggio riconosciuto ai sensi del Reg CE 853/2004 e provvedere alla classificazione delle uova in funzione della qualità e delle dimensioni.

L’autorità competente attribuisce inoltre un codice identificativo del centro di imballaggio agli operatori che dispongono di locali idonei e attrezzature tecniche adatte alla classificazione delle uova in base alla qualità (verifica delle dimensioni della camera d’aria) e del peso.

A quel punto, il codice identificativo deve essere riportato sugli imballaggi. Sarà composto da:

  • sigla IT
  • codice Istat della provincia
  • numero progressivo di 3 cifre.

Per i centri di imballaggio che operano esclusivamente per l’industria alimentare e non alimentare non è invece richiesto il possesso di attrezzature tecniche necessarie alla classificazione delle uova. Le diciture “extra” o “extra fresche” possono essere utilizzate come indicazione supplementare della qualità, presenti sugli imballaggi contenenti uova della categoria A fino al nono giorno successivo alla data di deposizione.

Infine, per quanto concerne le indicazioni del termine minimo di conservazione, questo è stabilito al massimo al ventottesimo giorno successivo alla data di deposizione. Qualora sia indicato un periodo di deposizione il termine minimo di conservazione è determinato a decorrere dalla data di inizio di questo periodo.


1 commento

  • Alessio

    Informazioni molto chiare e nel dettaglio sono soddisfatto di aver letto queste informazioni sul numero di allevamento di galline ovaiole .

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